Monte Argentario: lottizzazione Le Fornaci, il TAR nomina un nuovo commissario

Monte Argentario: lottizzazione Le Fornaci, il TAR nomina un nuovo commissario

Monte Argentario. Non si conclude la vicenda della lottizzazione de Le Fornaci a Porto Santo Stefano. Il TAR infatti, sulla base del reclamo presentato dalla società Sita assistita dall’Avvocato Alessandro Antichi, ha infatti nominato una nuova commissaria, la professoressa Susanna Caccia Gherardini (Presidente della Scuola di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze), che è stata chiamata a dare un parere al posto della Soprintendenza.


Sotto l’articolo a cura de Il Tirreno (07feb2024) ed una sintesi di tutta la vicenda de Le Fornaci.

 

 

L’ampio ed articolato contenzioso che ha visto contrapposti la società e la Soprintendenza nasce dall’esigenza di completare la lottizzazione edilizia in loc. Le Fornaci, Porto Santo Stefano, avviata nell’anno 2000 e solo parzialmente realizzata.

Si tratta di una lottizzazione che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Siena e di Grosseto aveva approvato nella sua interezza con “nulla osta” del 31.07.2001, oggetto della convenzione del 28.08.2003 recepita nel Regolamento Urbanistico del Comune di Monte Argentario (art. 77) con la volumetria a suo tempo approvata.

Nel 2015 la società chiedeva il rilascio del permesso di costruzione per il completamento dell’intervento ma la Soprintendenza, cambiando opinione rispetto al “nulla osta” del 2001, in data 4.3.2015 esprimeva parere negativo sull’istanza di autorizzazione paesaggistica e, quindi, dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Monte Argentario il 9.4.2015 rigettava l’istanza di permesso di costruire del secondo lotto. 

A seguito dell’impugnativa proposta dall’interessata, il diniego è stato annullato dal T.A.R. con sentenza n. 622/2019, confermata in appello (sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6865/2020).

Sollecitate dalla società, le due amministrazioni hanno riesaminato l’istanza, giungendo ancora una volta al suo rigetto sulla base del nuovo parere contrario della Soprintendenza in data 12 agosto 2020.

La società proponeva, quindi, una prima azione per l’ottemperanza della sopra citata sentenza n. 622/2019, assumendo la contrarietà al giudicato degli atti e provvedimenti adottati da Comune e Soprintendenza in sede di riesame.

Il T.A.R. con la sentenza n. 1158/2021 ha riconosciuto la fondatezza dell’azione di ottemperanza e dichiarato la nullità del nuovo parere della Soprintendenza nella parte in cui, di fatto, pretendeva di rimettere in discussione la destinazione edificatoria dell’area interessata dalla lottizzazione già avviata e di svolgere rilievi critici di ordine generale circa la localizzazione dell’intervento, le sue dimensioni, il consumo di suolo, il processo di saldatura dell’urbanizzato, la mancata riqualificazione del waterfront e la tutela dei caratteri identitari del centro di Porto Santo Stefano. Il parere negativo della Soprintendenza veniva anche annullato nel merito con la sentenza n. 252/2022 in quanto ritenuto carente delle necessarie indicazioni circa la direzione da intraprendere per conformare il progetto alle prescrizioni, “mostrando di risentire della pregiudiziale, quanto ingiustificabile, contrarietà al completamento della lottizzazione” (così si esprime il giudice amministrativo).

La società era, pertanto, costretta a proporre un secondo ricorso per l’ottemperanza delle sentenze nn. 1158/2021 e 252/2022, denunciando il mancato rinnovo del parere da parte della Soprintendenza.

Anche questo ricorso è stato accolto dal T.A.R. della Toscana con la sentenza n. 1313/2022.

Decorso inutilmente il termine assegnato alla Soprintendenza per il rinnovo del parere, con ordinanza collegiale n. 345 del 5 aprile 2023, è stato nominato il commissario ad acta individuato nel Segretario regionale per la Toscana del Ministero della Cultura, che ha tuttavia rappresentato di non disporre delle competenze inerenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche. Quindi, il T.A.R. con ordinanza n. 200 del 18 maggio 2023 ha sostituito il commissario inizialmente nominato con il Direttore Generale preposto.

In data 3 luglio 2023 è stato depositato il parere, di nuovo negativo, del commissario, avverso il quale S.I.T.A. – ritenendolo nullo per violazione ed elusione del giudicato e annullabile per la presenza di vizi istruttori e motivazionali – ha proposto reclamo.

In sostanza, la società lamentava che – contrariamente a quanto previsto nella sentenza di ottemperanza n. 1313/2022 – il parere reso dal commissario non aveva tenuto conto del giudicato formatosi sulle sentenze che nel corso del tempo hanno definito la vicenda (sentenza del T.A.R. Toscana n. 622/2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6865/2020; sentt. del T.A.R. Toscana nn. 1158/2021 e 252/2022) e si limitava a riportare una sintesi degli eventi e dei precedenti pareri della Soprintendenza, a richiamare (ancora una volta) le prescrizioni del PIT/PPR violate dal progetto e a dettare prescrizioni per il superamento dei motivi di diniego generiche e meramente ripetitive di quelle già contenute nei precedenti pareri della Soprintendenza. Inoltre, la Società lamentava che il parere reso riguardava un progetto diverso da quello oggetto dell’istanza di autorizzazione, di cui alla P.E. n. 374/2019 e finiva per reintrodurre, surrettiziamente, un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area, oramai definitivamente escluso dalle decisioni del giudice amministrativo.

La sentenza 157/2024 del 5.2.24 ha annullato sia il parere reso dal commissario sia l’atto di diniego del Comune in quanto entrambi contrari al giudicato amministrativo ed inficiati da errori e tali carenze motivazionali.

Al fine di dare effettività alla tutela giurisdizionale invocata dalla società, il giudice amministrativo ha revocato il precedente commissario ad acta ed ha individuato il nuovo commissario nella professoressa Susanna Caccia Gherardini, Presidente della Scuola di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.

La stessa provvederà al rinnovo del parere sul progetto presentato con la pratica n. 374/2019, nel rispetto delle indicazioni impartite dal giudice amministrativo.

In particolare, “in sede di rinnovo del parere, la Soprintendenza dovrà tenere conto del progressivo restringimento dei propri ambiti valutativi determinatosi per effetto del giudicato formatosi sulle sentenze sopra richiamate e, a monte, sulla sentenza n. 622/2019 resa dal T.A.R. sul primo parere contrario all’intervento. […] In particolare, non vi è più alcuno spazio – neppure alla luce del sopravvenuto P.I.T. del 2015 – per valutazioni che pretendano di rimettere in discussione la destinazione edificatoria dell’area, la localizzazione dell’intervento, le sue dimensioni, il consumo di suolo, il processo di saldatura dell’urbanizzato, la mancata riqualificazione del waterfront e la tutela dei caratteri identitari del centro di Porto Santo Stefano. Ugualmente, non vi è spazio per valutazioni sulla collocazione paesaggistica dell’intervento, se non accompagnate da una puntuale caratterizzazione in concreto del contesto di riferimento e, se del caso, dalle indicazioni che permettano alla ricorrente di adeguare il progetto ai valori paesistici tutelati dal vincolo (il c.d. “dissenso costruttivo”, cui l’amministrazione è tenuta secondo buona fede), ferma restando, lo si ripete, che in nessun caso potrà essere surrettiziamente riproposta dalla Soprintendenza l’opzione “zero”, quella che sottintende cioè il radicale rifiuto dell’intervento”).

Per la redazione del parere, il commissario dovrà accedere agli atti d’ufficio e acquisire tutta la documentazione rilevante.

Al commissario è stato assegnato un termine di 60 giorni per esprimere il nuovo parere, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

 

 

 

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