Investito sulla pista ciclabile: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato.

Investito sulla pista ciclabile: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato.

Si conclude con la definitiva condanna dell’imputato la vicenda giudiziaria della morte di Pietro Magagnini, il commercialista investito sulla pista ciclabile nell’intersezione tra via della Repubblica e via Arcidosso, in Grosseto il 9 agosto 2013.

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza del 14.10.2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato Giuseppe Basso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1199/2020 del 12/5/2020 che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione (pena sospesa) e al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.

Giuseppe Basso (difeso dall’Avvocato Luca Montemaggi) era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all’art. 589 c.p. per aver causato la morte di Pietro Magagnini perché “alla guida dell’autoveicolo per uso speciale marca Iveco modello 100 E 15 tg. AD079DH, percorrendo via della Repubblica con direzione di marcia Marina di Grosseto, per colpa consistita nel tenere una condotta di guida imperita, imprudente e negligente ed in particolare in violazione degli artt. 141 co. 3, 142 e 40 co. 11 in relazione all’art. 146 co 2 C.d.S., non regolando la velocità adeguatamente in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nell’attraversamento di un centro abitato ed in prossimità dell’intersezione stradale con via Arcidosso, circolando a circa 90-95 km/h e dunque superando il limite di velocità prescritto in 50 km/h, omettendo di concedere la precedenza al velocipede City Bike marca “Tommasini” condotto da Magagnini Pietro, che provenendo dalla pista ciclabile esistente nella via Arcidosso transitava sull’attraversamento ciclabile (regolarmente segnalato con apposita segnaletica orizzontale e verticale) con direzione centro, urtava con la parte anteriore e frontale sinistra del veicolo da lui condotto contro la fiancata sinistra (parte centrale e posteriore) del velocipede, provocando il decesso del Magagnini che in seguito all’urto veniva sbalzato dal velocipede andando a cadere sul manto stradale. In Grosseto via della Repubblica intersezione stradale via Arcidosso in data 09.08.2013”;

La vedova di Pietro Magagnini, Stefania Toninelli, si è costituita parte civile con l’assistenza difensiva dell’Avvocato Alessandro Antichi ed ha sostenuto l’accusa in ogni stato e grado del procedimento contribuendo alla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro anche mediante l’ausilio della consulenza di parte prestata dall’Ing. Lorenzo Loreto. L’imputato si era infatti difeso asserendo che il sinistro sarebbe stato ascrivibile alle condizioni del manto stradale che avrebbero inciso sulla possibilità di un corretto arresto del carroattrezzi e comunque alla violazione da parte del ciclista dell’obbligo di dare la precedenza immettendosi nella circolazione dalla pista ciclabile.

La sentenza della Suprema Corte mette definitivamente in chiaro che la dinamica del sinistro nel quale ha trovato la morte il Magagnini è stata correttamente ricostruita nelle sentenze di merito, sulla base delle risultanze delle prove assunte in dibattimento: il Magagnini è stato investito quando si trovava ancora sulla pista ciclabile, dal veicolo condotto dal Basso che, viaggiando a velocità sostenuta, ha omesso di dare la prescritta precedenza al ciclista e non è stato in grado di arrestarsi in tempo per evitare la collisione.

La compagnia assicuratrice del mezzo, Generali Italia Spa, nelle more del giudizio ha integralmente risarcito il danno.

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