Grosseto: licenziata dell’Ordine dei Medici, l’ex segretaria vince anche in Cassazione

Grosseto: licenziata dell’Ordine dei Medici, l’ex segretaria vince anche in Cassazione

Grosseto. La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza del 10.5.2024, ha scritto la parola “fine” sulla annosa vicenda che ha visto confrontarsi nei tre gradi di giudizio l’ex segretaria, assistita dall’Avvocato Alessandro Antichi, e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto.

La segretaria aveva iniziato il rapporto di collaborazione con l’Ordine dei Medici il 3 novembre 1981, in via di fatto e in assenza di qualsiasi atto formale di assunzione. Nell’intento di “regolarizzare” il rapporto di fatto, dopo circa un anno e mezzo, veniva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 1^ marzo 1983. Il rapporto di lavoro si era bruscamente interrotto. in seguito a recesso unilaterale dell’Ordine, il 28.2.2015, senza riconoscimento dell’indennità di anzianità, senza preavviso e senza il diritto ad una adeguata pensione.

Il Tribunale di Grosseto, in accoglimento della domanda proposta dalla segretaria, dichiarava che dal 3.1.1981 al 28.2.2015 la medesima aveva lavorato di fatto alle dipendenze dell’Ordine dei Medici, con fittizio contratto di co.co.co. dal 1.3.1983 al 28.2.2015 e condannava il datore di lavoro al pagamento della somma di € 99.155,56 a titolo di indennità di anzianità, della somma di € 2.287,89 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di € 10.023,16 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; infine, condannava l’Ordine a costituire presso l’INPS la rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962 in sostituzione della pensione.

L’Ordine proponeva impugnazione alla Corte di Appello di Firenze, che rigettava l’appello e confermava la sentenza, ritenendo infondate tutte le eccezioni preliminari formulate dall’Ordine e, in particolare, le eccezioni relative alla prescrizione dei crediti azionati, condividendo le statuizioni del primo giudice in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla sua decorrenza, nonché in ordine alla quantificazione dei crediti.

Per la cassazione di tale sentenza l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ai quali la segretaria ha resistito con controricorso.

Con l’ordinanza pubblicata in data odierna (vedi allegato) la Corte di Cassazione “rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%”.

A questo punto, essendosi formato il giudicato, l’Ordine dei Medici (che nelle more del processo aveva pagato le somme determinate dai giudici di merito) dovrà attivarsi per la costituzione della rendita vitalizia presso l’Inps, garantendo finalmente alla segretaria una pensione adeguata.

Sotto gli articoli a cura de Il Tirreno e La Nazione (11mag2024).

 

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