Il 22.9.2021 è entrato in vigore il DL 127/2021 (Gazzetta Uff. 21/09/2021, n.226), che introduce l’obbligo generalizzato di Green Pass nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021.
La normativa si applica sia ai dipendenti della pubblica amministrazione sia a quelli delle aziende private.
Sarà compito dei datori di lavoro, o di personale da essi delegato, accertarsi che i lavoratori siano in possesso del Green Pass in corso di validità al momento dell’accesso sui luoghi di lavoro. Anche i lavoratori autonomi che accedono ai luoghi di lavoro dovranno esibire su richiesta la certificazione.
Ai datori di lavoro spetta inoltre il compito di definire, entro il 15 ottobre prossimo, le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”, anche a campione. In particolare, si dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali sanzioni (i “verificatori”). Sul piano operativo tale compito dovrà essere affidato a soggetti con poteri e capacità adeguati, soprattutto nelle realtà aziendali più strutturate.
Il decreto- legge commina sanzioni specifiche per le violazioni commesse dai datori di lavoro e dai lavoratori.
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo di possesso e esibizione del Green Pass, è punito con una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500.
I datori di lavoro sono invece puniti con una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 (art. 4, c. 1, 3, 5 e 9 DL 19/2020 conv. in L. 35/2020) quando:
- omettono il controllo del Green Pass;
- non adottano le misure organizzative per la verifica del Green Pass entro il 15 ottobre 2021;
- consentono l’accesso ai luoghi di lavoro a lavoratori privi di Green Pass.
Lo Studio Legale Antichi è a disposizione per prestare l’opportuna assistenza per il corretto adempimento delle disposizioni normative sopra richiamate.